STATUTO


Il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 2013 è costituita l’associazione culturale ApertaMenteOrvieto.

Art. 1
È costituita l’associazione culturale denominata “ApertaMenteOrvieto”, è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché di istituire e di sopprimere sia in Italia sia all’estero unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza);

Art. 2
L’associazione culturale ApertaMenteOrvieto ha lo scopo di:

  • promuovere e realizzare iniziative ed eventi al fine di approfondire tematiche ritenute di interesse per la collettività;
  • favorire e promuovere occasioni di discussione e approfondimento su tematiche di interesse comune;
  • redigere atti o documenti da proporre a soggetti ed enti competenti in materia.

Art. 3
L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4
L’associazione ApertaMenteOrvieto per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • organizzare incontri, iniziative, convegni;
  • realizzare documenti di posizione su tematiche specifiche;
  • organizzare eventi, feste, incontri enogastronomici.

Art. 5
L’associazione ApertaMenteOrvieto offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 6
I soci dell’associazione sono:

  • soci fondatori: persone fisiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione;
  • soci ordinari: persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

Le quote ed il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 7
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e dietro versamento della quota associativa stabilita annualmente dal consiglio direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso ovvero per mancato versamento della quota annuale.
Il consiglio direttivo può deliberare l’esclusione da socio qualora lo stesso danneggi materialmente e/o moralmente l’associazione.
Il consiglio direttivo provvederà all’aggiornamento del libro soci una volta all’anno alla data del 31 dicembre.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 8
Tutti i soci hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività sociali;
  • a ricevere le pubblicazioni edite dall’associazione;
  • all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 9
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 10
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure nel caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 11
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • rimborsi;
  • attività marginale di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulle utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno finanziario terminerà il 31.12.2013.
Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni che precedono la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13
Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il presidente;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei revisori.

Art. 14
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e comunque va inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 15
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori;
  • approva i bilanci preventivi e consuntivi;
  • approva il regolamento interno;
  • l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 16
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall’assemblea fra i propri componenti, e nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 dei membri dell’intero consiglio.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente.
I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del consiglio dovesse venire a mancare per dimissioni o per qualsiasi altra causa lo stesso dovrà essere sostituito.
Il consiglio direttivo per intero o ogni altro singolo suo membro possono essere revocati dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 17
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione; si riunisce in media 2 volte all’anno ed è composto da:

  • il presidente;
  • il vice presidente;
  • il segretario.

Qualora l’assemblea decida di comporre il consiglio direttivo di un numero superiore a 3 membri, ogni altro eventuale membro ricoprirà la carica di consigliere.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali  delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.

Art. 18
Il presidente dura in carica 3 anni, può essere rieletto ed è legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

Art. 19
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.